Art. 5.
(Definizione delle aree pedonali).

      1. Ai fini della presente legge, per aree pedonali si intendono:

          a) le sedi viabili proprie dedicate esclusivamente ai pedoni, realizzate in ambito urbano ed extraurbano;

          b) le sedi viarie e gli altri spazi liberi antistanti le zone edificate complessivamente riorganizzate in funzione del prevalente uso pedonale, con particolare riferimento alla ricreazione e alla sosta, definite «corti urbane», le cui caratteristiche tecniche sono specificate all'articolo 6;

          c) le «strade residenziali», dove i mezzi motorizzati devono circolare ad una velocità non superiore ai 20 chilometri orari;

          d) le «strade a velocità moderata», dove i mezzi motorizzati, attraverso opportune modificazioni fisiche della sede stradale, devono circolare ad una velocità non superiore ai 30 chilometri orari;

          e) le piste ciclabili collocate sulla sede stradale che ospita il normale traffico automobilistico, adeguatamente separate con protezioni e segnalazioni che ne permettano l'esercizio in condizioni di sicurezza;

          f) le piste ciclabili, adeguatamente segnalate, collocate in zone pedonali.